Art. 3
Contributo finanziario dell’Unione
In vigore dal 6 mag 2014
Contributo finanziario dell’Unione
1. Il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune FCH 2, comprensivo degli stanziamenti EFTA, a copertura dei costi amministrativi e operativi ammonta fino a 665 000 000 EUR ed è suddiviso come segue:
a)
fino a 570 000 000 EUR a copertura del contributo da parte dei membri dell’impresa comune FCH 2 diversi dell’Unione o delle loro entità costitutive o affiliate a norma dell’, paragrafo 1;
b)
fino a 95 000 000 EUR a copertura di eventuali contributi aggiuntivi da parte dei membri dell’impresa comune FCH 2 diversi dell’Unione o delle loro entità costitutive o affiliate superiori all’importo minimo di cui all’, paragrafo 1.
Il contributo finanziario dell’Unione proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione assegnato al programma specifico Orizzonte 2020 recante attuazione di Orizzonte 2020, conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all’articolo 209 del medesimo regolamento.
2. Le modalità di applicazione relative al contributo finanziario dell’Unione sono stabilite da un accordo di delega e da accordi relativi al trasferimento annuale di fondi da stipularsi tra la Commissione, per conto dell’Unione, e l’impresa comune FCH 2.
3. L’accordo di delega di cui al paragrafo 2 del presente articolo riguarda gli elementi indicati all’articolo 58, paragrafo 3, e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all’articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e, inter alia, i seguenti aspetti:
a)
i requisiti per il contributo dell’impresa comune FCH 2 per quanto riguarda i pertinenti indicatori di prestazione di cui all’allegato II della decisione 2013/743/UE;
b)
i requisiti per il contributo dell’impresa comune FCH 2 ai fini del controllo di cui all’allegato III della decisione 2013/743/UE;
c)
gli indicatori di prestazione specifici relativi al funzionamento dell’impresa comune FCH 2;
d)
le disposizioni concernenti la messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai propri obblighi di diffusione e comunicazione, compreso sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;
e)
le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell’impresa comune FCH 2 anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;
f)
l’impiego di risorse umane e le relative modifiche, in particolare l’assunzione per gruppo di funzioni, grado e categoria, la riclassificazione e qualsiasi modifica dell’organico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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