Art. 6

Disposizioni relative alla determinazione del rumore

In vigore dal 16 apr 2014
Disposizioni relative alla determinazione del rumore 1.   Le autorità competenti provvedono affinché sia determinato periodicamente il rumore degli aeroporti di cui sono responsabili, conformemente alla direttiva 2002/49/CE e alla legislazione applicabile in ciascuno Stato membro. Le autorità competenti possono chiedere l’assistenza dall’organo di valutazione delle prestazioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione (7). 2.   Se la determinazione di cui al paragrafo 1 indica che possono essere necessarie nuove misure di restrizione operativa per risolvere un problema di inquinamento acustico in un aeroporto, le autorità competenti provvedono affinché: a) siano applicati i metodi, i descrittori e le informazioni di cui all’allegato I in modo tale da tenere in debita considerazione il contributo di ciascun tipo di misura applicabile nell’ambito dell’approccio equilibrato, prima che siano introdotte restrizioni operative; b) sia istituita, al livello adeguato, una cooperazione tecnica tra i gestori dell’aeroporto, gli operatori di trasporto aereo e i fornitori di servizi di navigazione aerea affinché siano esaminate misure di mitigazione del rumore. Le autorità competenti provvedono inoltre affinché i residenti locali o i loro rappresentanti e le autorità locali competenti siano consultati e siano fornite loro informazioni tecniche sulle misure di mitigazione del rumore; c) sia valutata l’efficacia in termini di costi delle nuove restrizioni operative, conformemente all’allegato II. Non sono considerate nuove restrizioni operative le modifiche tecniche minori apportate alle misure, se non hanno un’incidenza effettiva sulla capacità o sulle operazioni; d) il processo di consultazione dei soggetti interessati, che può assumere la forma di un processo di mediazione, sia organizzato con tempestività e in maniera effettiva, garantendo che i dati e le metodologie di calcolo siano accessibili e trasparenti. I soggetti interessati dispongono di almeno tre mesi per comunicare le loro osservazioni prima dell’adozione delle nuove restrizioni operative. Tra i soggetti interessati figurano almeno: i) i residenti locali che abitano nelle vicinanze dell’aeroporto e interessati da problemi di inquinamento acustico generato dal traffico aereo o i loro rappresentanti e le autorità locali competenti; ii) i rappresentanti delle imprese locali con sede nelle vicinanze dell’aeroporto, le cui attività subiscono ripercussioni a causa del traffico aereo e delle operazioni aeroportuali; iii) gli operatori degli aeroporti interessati; iv) i rappresentanti degli operatori di trasporto aereo che potrebbero essere interessati dagli interventi diretti a contenere il rumore; v) i fornitori di servizi di navigazione aerea interessati; vi) il gestore della rete, di cui al regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (8); vii) ove applicabile, il coordinatore designato per l’assegnazione delle bande orarie. 3.   Le autorità competenti seguono e controllano l’attuazione delle restrizioni operative, intervenendo laddove necessario. Provvedono a che le informazioni pertinenti siano messe a disposizione a titolo gratuito e siano facilmente e rapidamente accessibili per i residenti locali che abitano nell’intorno degli aeroporti e per le pertinenti autorità locali. 4.   Le informazioni pertinenti comprendono: a) nel rispetto delle leggi nazionali, le informazioni relative alle presunte violazioni dovute a cambiamenti delle procedure di volo, in relazione all’impatto prodotto e ai motivi di tali cambiamenti; b) i criteri generali applicati per la distribuzione e la gestione del traffico in ciascun aeroporto, nella misura in cui tali criteri possano produrre un impatto ambientale o acustico, e c) i dati raccolti dai sistemi di misurazione del rumore, qualora disponibili.
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