Art. 3

Autorità competenti

In vigore dal 16 apr 2014
Autorità competenti 1.   Lo Stato membro in cui è situato un aeroporto di cui all’, punto 2, designa una o più autorità competenti per la procedura da seguire nell’adottare le restrizioni operative. 2.   Le autorità competenti non dipendono da alcuna organizzazione che possa essere interessata dall’intervento diretto a contenere il rumore. Tale indipendenza può essere raggiunta attraverso una separazione funzionale. 3.   Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità competenti designate di cui al paragrafo 1. La Commissione pubblica queste informazioni.
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