Art. 1
Oggetto, obiettivi e ambito di applicazione
In vigore dal 16 apr 2014
Oggetto, obiettivi e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce, laddove sia stato constatato un problema di inquinamento acustico, norme concernenti la procedura da seguire per l’introduzione di restrizioni operative dirette a contenere il rumore, in modo coerente a livello dei singoli aeroporti, per migliorare il clima acustico e limitare o ridurre il numero delle persone che subiscono in misura significativa gli effetti nocivi del rumore prodotto dai velivoli, in conformità dell’approccio equilibrato.
2. Il presente regolamento persegue i seguenti obiettivi:
a)
favorire il raggiungimento di obiettivi specifici di riduzione dell’inquinamento acustico, ivi compresi gli aspetti relativi alla salute, a livello dei singoli aeroporti, rispettando nel contempo le pertinenti norme dell’Unione, in particolare quelle stabilite dalla direttiva 2002/49/CE, e la legislazione di ciascuno Stato membro;
b)
consentire il ricorso a restrizioni operative in conformità dell’approccio equilibrato, in modo da ottenere uno sviluppo sostenibile delle capacità aeroportuali e delle reti di gestione del traffico aereo in una prospettiva gate-to-gate.
3. Il presente regolamento si applica ai velivoli utilizzati in attività civili. Non si applica ai velivoli utilizzati in operazioni militari, doganali, di polizia o simili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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