Art. 4

Diritto di ricorso

In vigore dal 16 apr 2014
Diritto di ricorso 1.   Gli Stati membri garantiscono che vi sia un diritto di impugnare le restrizioni operative adottate ai sensi del presente regolamento dinanzi a un organo di ricorso diverso dall’autorità che ha preso la restrizione contestata, conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali. 2.   Lo Stato membro in cui sia situato un aeroporto di cui all’, punto 2, notifica tempestivamente alla Commissione il nome e l’indirizzo dell’organo di ricorso designato di cui al paragrafo 1 o, ove opportuno, le modalità per garantire la designazione di un organo di ricorso.
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