Art. 8

Disposizioni sull’introduzione di restrizioni operative

In vigore dal 16 apr 2014
Disposizioni sull’introduzione di restrizioni operative 1.   Le autorità competenti notificano agli Stati membri, alla Commissione e ai relativi soggetti interessati l’introduzione di una restrizione operativa sei mesi prima della sua adozione, e comunque almeno due mesi prima della determinazione dei parametri di coordinamento per l’assegnazione delle bande orarie di cui all’, lettera m), del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio (10), per l’aeroporto interessato e per la relativa stagione di traffico. 2.   In seguito alla determinazione del rumore realizzata in conformità dell’, la notifica è accompagnata da una relazione scritta, conformemente ai requisiti di cui all’,che spiega le ragioni alla base dell’introduzione della restrizione operativa, l’obiettivo di abbattimento del rumore stabilito per l’aeroporto, le misure prese in considerazione per conseguire tale obiettivo e la valutazione della probabile efficacia sul piano dei costi delle varie misure considerate, ivi compreso il loro eventuale impatto transfrontaliero. 3.   La Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa ed entro un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica di cui al paragrafo 1, riesaminare la procedura per l’introduzione di una restrizione operativa. La Commissione, se ritiene che l’introduzione di una restrizione operativa volta a contenere il rumore non rispetti la procedura stabilita dal presente regolamento, può trasmetterne notifica all’autorità competente. L’autorità competente esamina la notifica della Commissione e informa quest’ultima delle sue intenzioni prima di introdurre le restrizioni operative. 4.   Se una restrizione operativa riguarda il ritiro da un aeroporto di velivoli marginalmente conformi, nei sei mesi successivi alla notifica di cui al paragrafo 1 è fatto divieto ai velivoli marginalmente conformi di prestare in tale aeroporto servizi supplementari superiori al numero di movimenti effettuati nel periodo corrispondente dell’anno precedente. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti decidano la percentuale annua di riduzione del numero di movimenti dei velivoli marginalmente conformi da parte di operatori interessati dalla restrizione in tale aeroporto, tenendo in debita considerazione l’età del velivolo e la composizione dell’intera flotta. Fatto salvo l’, paragrafo 4, questa percentuale non supera il 25 % del numero di movimenti di velivoli marginalmente conformi per ciascun operatore in servizio presso tale aeroporto.
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Disposizioni sull’introduzione di restrizioni operative (Art. 8 Regolamento (UE) 2014/598) — Testo vigente | Portale Normativo