Art. 7
Irregolarità
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Irregolarità
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Quando un revisore o una società di revisione sospetta la presenza o il rischio di irregolarità o frodi nel bilancio di un ente di interesse pubblico, deve prima informare l'ente stesso. L'ente deve quindi svolgere indagini interne e adottare le misure necessarie per rimediare al problema ed evitarne il ripetersi. Se l'ente non compie tali accertamenti, il revisore ha l'obbligo di segnalare la situazione alle autorità competenti designate dallo Stato. Tale segnalazione effettuata in buona fede è protetta dalla legge e non viola accordi contrattuali o vincoli di riservatezza.
La norma serve a prevenire, individuare e correggere tempestivamente le irregolarità e le frodi di bilancio negli enti di interesse pubblico, garantendo al contempo che i revisori possano segnalare tali anomalie alle autorità senza temere violazioni di segretezza o restrizioni legali.
Si applica ai revisori legali, alle imprese di revisione contabile e agli enti di interesse pubblico sottoposti alla loro revisione legale.
Durante il controllo annuale dei conti di una banca quotata (ente di interesse pubblico), il revisore legale nota documenti contabili anomali che fanno sospettare una frode. Il revisore segnala immediatamente il fatto agli amministratori della banca chiedendo di indagare; se la banca ignora la richiesta e non avvia accertamenti, il revisore trasmette la segnalazione alle autorità di vigilanza designate.
Obbligo per il revisore di informare l'ente in caso di sospetto di irregolarità o frodi; obbligo dell'ente di svolgere accertamenti e adottare misure correttive e preventive; obbligo per il revisore di informare le autorità designate se l'ente omette gli accertamenti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.