Art. 7 · Irregolarità

Art. 7

Irregolarità

In vigore dal 16 apr 2014
Irregolarità Senza pregiudizio dell' del presente regolamento e della direttiva 2005/60/CE, se un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale di un ente di interesse pubblico sospetta o ha validi motivi per sospettare che possano verificarsi o si siano verificate irregolarità, frodi incluse, relative al bilancio dell'ente sottoposto a revisione, ne informa l'ente sottoposto a revisione invitandolo a svolgere accertamenti sulla questione, nonché ad adottare le misure appropriate per porre rimedio alle suddette irregolarità ed evitare che le stesse si ripresentino in futuro. Nel caso in cui l'ente sottoposto a revisione non svolga accertamenti sulla questione, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile informa le autorità designate dagli Stati membri quali responsabili di esaminare tali irregolarità. La comunicazione in buona fede a tali autorità, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, di qualunque irregolarità di cui al primo comma non costituisce una violazione di eventuali restrizioni contrattuali o giuridiche in materia di comunicazione delle informazioni.
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