Art. 12

Comunicazione alle autorità di vigilanza degli enti di interesse pubblico

In vigore dal 16 apr 2014
Comunicazione alle autorità di vigilanza degli enti di interesse pubblico 1.   Senza pregiudizio dell'articolo 55 della direttiva 2004/39/CE, dell'articolo 63 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), dell', paragrafo 4, della direttiva 2007/64/CE, dell'articolo 106 della direttiva 2009/65/CE, dell', paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE e dell'articolo 72 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25), il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico ha l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti preposte alla vigilanza di tale ente di interesse pubblico o, se stabilito dallo Stato membro interessato, all'autorità competente preposta alla vigilanza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, qualsiasi informazione riguardante detto ente di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti e che possa comportare: a) una violazione significativa delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono, laddove appropriato, le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio delle attività di tale ente di interesse pubblico; b) una minaccia o un dubbio significativo per la continuità aziendale dell'ente di interesse pubblico; c) il rifiuto dell'emissione di un giudizio di revisione riguardante il bilancio o l'emissione di un giudizio negativo o di un giudizio con rilievi. Il revisore(i) legale(i) o l'(le)impresa(e) di revisione contabile hanno altresì l'obbligo di segnalare qualsiasi informazione ai sensi del primo comma, lettere a), b) o c), di cui siano venuti a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti di un'impresa che ha stretti legami con l'ente di interesse pubblico per il quale effettuano la revisione legale dei conti. Ai fini del presente articolo, agli «stretti legami» è attribuito lo stesso significato di cui all', paragrafo 1, punto 38), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (26). Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile, a condizione che siano necessarie per un'efficace vigilanza del mercato finanziario, come previsto dal diritto nazionale. 2.   È instaurato un dialogo effettivo tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione, da un lato, e i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di tali enti e imprese, dall'altro. L'adempimento di questo requisito spetta a entrambe le parti del dialogo. Almeno una volta all'anno il comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e il CEAOB organizzano una riunione con i revisori legali e le imprese o le reti di revisione contabile che effettuano revisioni legali di tutti gli istituti finanziari di importanza sistemica a livello globale autorizzati all'interno dell'Unione, individuati a livello internazionale, al fine di informare il CERS degli sviluppi settoriali o di eventuali sviluppi significativi verificatisi in seno a tali istituti finanziari di importanza sistemica. L'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea — ABE) e l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali — AEAP), tenendo conto delle attuali prassi di vigilanza, emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti preposte alla vigilanza di enti creditizi e imprese di assicurazione, conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010 e all' del regolamento (UE) n. 1094/2010, rispettivamente, al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui al primo comma. 3.   La comunicazione in buona fede alle autorità competenti o al CERS e al CEAOB, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, o rete, se del caso, di qualunque informazione di cui al paragrafo 1 o di qualunque informazione emersa durante il dialogo di cui al paragrafo 2 non costituisce una violazione di eventuali restrizioni contrattuali o giuridiche in materia di comunicazione delle informazioni.
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Comunicazione alle autorità di vigilanza degli enti di interesse pubblico (Art. 12 Regolamento (UE) 2014/537) — Testo vigente | Portale Normativo