Art. 29
Obbligo di cooperazione
In vigore dal 16 apr 2014
Obbligo di cooperazione
Le autorità competenti degli Stati membri cooperano laddove necessario ai fini dell'applicazione del presente regolamento, anche nei casi in cui la condotta oggetto d'indagine non costituisce una violazione di alcuna disposizione legislativa o regolamentare in vigore nello Stato membro interessato.
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