Art. 28
Trasparenza delle autorità competenti
In vigore dal 16 apr 2014
Trasparenza delle autorità competenti
Le autorità competenti sono trasparenti e pubblicano quanto meno:
a)
le relazioni annuali sull'attività svolta in relazione alle funzioni attribuite dal presente regolamento;
b)
i programmi di lavoro annuali relativi alle funzioni da svolgere a norma del presente regolamento;
c)
una relazione annuale sui risultati complessivi del sistema di controllo della qualità. La relazione contiene le informazioni sulle raccomandazioni formulate, sul seguito dato alle raccomandazioni e sulle misure di vigilanza adottate e sulle sanzioni irrogate. Essa comprende anche le informazioni quantitative e altre informazioni essenziali sull'attività svolta e per quanto riguarda le risorse finanziarie, il personale e l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo della qualità;
d)
le informazioni aggregate sui risultati e sulle conclusioni delle ispezioni di cui all', paragrafo 8, primo comma. Gli Stati membri possono prevedere la pubblicazione di tali risultati e conclusioni in relazione a singole ispezioni.
Storico versioni
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