Art. 27
Monitoraggio della qualità e competitività del mercato
In vigore dal 16 apr 2014
Monitoraggio della qualità e competitività del mercato
1. Le autorità competenti designate a norma dell', paragrafo 1, e, se del caso, la rete europea della concorrenza (REC) monitorano costantemente gli sviluppi nel mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse pubblico e valutano in particolare i seguenti aspetti:
a)
i rischi derivanti da un'elevata incidenza di carenze qualitative da parte di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile, in particolare carenze sistematiche all'interno della rete dell'impresa di revisione contabile che potrebbero comportare la scomparsa di imprese di revisione contabile, l'interruzione della fornitura di servizi di revisione legale dei conti sia in un singolo settore che in più settori, l'ulteriore accumulo di rischi di carenza di revisione contabile e l'impatto sulla stabilità complessiva del settore finanziario;
b)
i livelli di concentrazione del mercato, anche in settori specifici;
c)
lo svolgimento dei compiti e i risultati conseguiti dai comitati per il controllo interno e la revisione contabile;
d)
la necessità di adottare misure volte a mitigare i rischi di cui alla lettera a).
2. Entro il 17 giugno 2016 e in seguito almeno ogni tre anni, ogni autorità competente e la REC preparano una relazione sugli sviluppi nel mercato per la fornitura di servizi di revisione legale per enti di interesse pubblico e la presentano al CEAOB, all'AESFEM, all'ABE, all'AEAP e alla Commissione.
La Commissione, dopo aver consultato il CEAOB, l'AESFEM, l'ABE e l'AEAP, utilizza le suddette relazioni per preparare una relazione congiunta su tali sviluppi a livello dell'Unione. Tale relazione congiunta è presentata al Consiglio, alla Banca centrale europea e al comitato europeo per il rischio sistemico nonché, se del caso, al Parlamento europeo.
Storico versioni
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