Art. 28 · Trasparenza delle autorità competenti

Art. 28

Trasparenza delle autorità competenti

In vigore dal 16 apr 2014
Trasparenza delle autorità competenti Le autorità competenti sono trasparenti e pubblicano quanto meno: a) le relazioni annuali sull'attività svolta in relazione alle funzioni attribuite dal presente regolamento; b) i programmi di lavoro annuali relativi alle funzioni da svolgere a norma del presente regolamento; c) una relazione annuale sui risultati complessivi del sistema di controllo della qualità. La relazione contiene le informazioni sulle raccomandazioni formulate, sul seguito dato alle raccomandazioni e sulle misure di vigilanza adottate e sulle sanzioni irrogate. Essa comprende anche le informazioni quantitative e altre informazioni essenziali sull'attività svolta e per quanto riguarda le risorse finanziarie, il personale e l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo della qualità; d) le informazioni aggregate sui risultati e sulle conclusioni delle ispezioni di cui all', paragrafo 8, primo comma. Gli Stati membri possono prevedere la pubblicazione di tali risultati e conclusioni in relazione a singole ispezioni.
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