Art. 31

Cooperazione in merito ai controlli della qualità e a indagini o ispezioni in loco

In vigore dal 16 apr 2014
Cooperazione in merito ai controlli della qualità e a indagini o ispezioni in loco 1.   Le autorità competenti adottano misure volte a garantire una cooperazione efficace a livello dell'Unione relativamente ai controlli della qualità. 2.   L'autorità competente di uno Stato membro può richiedere assistenza all'autorità competente di un altro Stato membro relativamente ai controlli della qualità di revisori legali o imprese di revisione contabile appartenenti a una rete che svolge attività significative in tale Stato membro. 3.   Se un'autorità competente riceve dall'autorità competente di un altro Stato membro una richiesta di assistenza nel controllo della qualità di revisori legali o imprese di revisione contabile appartenenti a una rete che svolge attività significative in quello Stato membro, essa consente all'autorità richiedente di fornire assistenza ai fini di tale controllo della qualità. L'autorità competente richiedente non ha diritto di accedere alle informazioni la cui comunicazione potrebbe violare norme nazionali di sicurezza o pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato membro destinatario della richiesta. 4.   Se un'autorità competente giunge alla conclusione che sono in atto o sono state svolte attività contrarie alle disposizioni del presente regolamento sul territorio di un altro Stato membro, essa notifica tale conclusione nel modo più circostanziato possibile all'autorità competente dell'altro Stato membro. Quest'ultima adotta le misure opportune. Essa informa l'autorità competente notificante dell'esito di tali misure e, nella misura del possibile, degli eventuali sviluppi intermedi significativi della sua azione. 5.   L'autorità competente di uno Stato membro può chiedere che siano compiute indagini sul territorio di un altro Stato membro a opera dell'autorità competente di quest'ultimo. Essa può inoltre chiedere che sia consentito ad alcuni suoi rappresentanti di accompagnare il personale dell'autorità competente dell'altro Stato membro nell'espletamento delle indagini, anche in caso di ispezioni in loco. Le indagini o le ispezioni sono integralmente soggette al controllo generale dello Stato membro nel cui territorio esse sono effettuate. 6.   L'autorità competente destinataria della richiesta può rifiutarsi di accogliere una richiesta di compiere indagini a norma del paragrafo 5, primo comma, o di acconsentire a che il loro personale sia accompagnato da personale di un'autorità competente di un altro Stato membro a norma del paragrafo 5, secondo comma, qualora: a) le indagini o le ispezioni in loco in questione possano violare norme nazionali di sicurezza o pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato membro destinatario della richiesta; b) qualora dinanzi alle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone; c) le autorità dello Stato membro destinatario della richiesta abbiano già pronunciato una sentenza definitiva per gli stessi fatti e a carico delle stesse persone. 7.   Nel caso di controlli della qualità o di indagini con effetti transfrontalieri, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono rivolgere al CEAOB la richiesta congiunta di coordinare i controlli o le indagini.
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Cooperazione in merito ai controlli della qualità e a indagini o ispezioni in loco (Art. 31 Regolamento (UE) 2014/537) — Testo vigente | Portale Normativo