Art. 18
Fascicolo di passaggio
In vigore dal 16 apr 2014
Fascicolo di passaggio
Quando un revisore legale o un'impresa di revisione contabile sono sostituiti da un altro revisore legale o da un'altra impresa di revisione contabile, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile uscenti rispettano i requisiti di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.
Fatto salvo l', il revisore legale o l'impresa di revisione contabile uscente consente altresì al revisore legale o all'impresa di revisione contabile entrante di accedere alle relazioni aggiuntive per gli anni passati di cui all' e a qualsiasi informazione trasmessa alle autorità competenti a norma degli .
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile uscente è in grado di dimostrare all'autorità competente l'effettiva trasmissione delle suddette informazioni al revisore legale o all'impresa di revisione contabile entrante.
Storico versioni
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