Art. 23
Poteri delle autorità competenti
In vigore dal 16 apr 2014
Poteri delle autorità competenti
1. Fatto salvo l', nell'espletare i propri compiti ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti o qualunque altra autorità pubblica di uno Stato membro non possono interferire con il contenuto delle relazioni di revisione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché siano conferiti alle autorità competenti tutti i poteri di vigilanza e indagine necessari per l'esercizio delle funzioni a esse attribuite dal presente regolamento ai sensi delle disposizioni del capo VII della direttiva 2006/43/CE.
3. I poteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo includono almeno il potere di:
a)
avere accesso ai dati relativi alla revisione legale dei conti o ad altri documenti detenuti da revisori legali o imprese di revisione contabile in qualsiasi forma utile per l'espletamento delle proprie funzioni e riceverne o farne una copia;
b)
ottenere informazioni relative alla revisione legale dei conti da qualsiasi persona;
c)
eseguire ispezioni in loco di revisori legali o imprese di revisione contabile;
d)
riferire fatti ai fini della promozione dell'azione penale;
e)
richiedere a esperti di condurre verifiche o indagini;
f)
adottare le misure e irrogare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 30 bis della direttiva 2006/43/CE.
Le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui al primo comma unicamente nei confronti di:
a)
revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico;
b)
persone coinvolte nelle attività dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico;
c)
enti di interesse pubblico sottoposti a revisione contabile, dei loro affiliati e terzi correlati;
d)
di terzi ai quali i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico hanno esternalizzato determinate funzioni o attività; e
e)
di persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.
4. Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti sia consentito di esercitare i loro poteri di vigilanza e indagine in uno dei seguenti modi:
a)
direttamente;
b)
in collaborazione con altre autorità;
c)
rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.
5. I poteri di vigilanza e d'indagine delle autorità competenti sono esercitati nel pieno rispetto del diritto nazionale degli Stati membri, e in particolare del principio del rispetto della vita privata e dei diritti della difesa.
6. Il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio dei poteri di vigilanza e indagine ai sensi del presente articolo è condotto conformemente alla direttiva 95/46/CE.
Storico versioni
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