Art. 23

Poteri delle autorità competenti

In vigore dal 16 apr 2014
Poteri delle autorità competenti 1.   Fatto salvo l', nell'espletare i propri compiti ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti o qualunque altra autorità pubblica di uno Stato membro non possono interferire con il contenuto delle relazioni di revisione. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché siano conferiti alle autorità competenti tutti i poteri di vigilanza e indagine necessari per l'esercizio delle funzioni a esse attribuite dal presente regolamento ai sensi delle disposizioni del capo VII della direttiva 2006/43/CE. 3.   I poteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo includono almeno il potere di: a) avere accesso ai dati relativi alla revisione legale dei conti o ad altri documenti detenuti da revisori legali o imprese di revisione contabile in qualsiasi forma utile per l'espletamento delle proprie funzioni e riceverne o farne una copia; b) ottenere informazioni relative alla revisione legale dei conti da qualsiasi persona; c) eseguire ispezioni in loco di revisori legali o imprese di revisione contabile; d) riferire fatti ai fini della promozione dell'azione penale; e) richiedere a esperti di condurre verifiche o indagini; f) adottare le misure e irrogare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 30 bis della direttiva 2006/43/CE. Le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui al primo comma unicamente nei confronti di: a) revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico; b) persone coinvolte nelle attività dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico; c) enti di interesse pubblico sottoposti a revisione contabile, dei loro affiliati e terzi correlati; d) di terzi ai quali i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico hanno esternalizzato determinate funzioni o attività; e e) di persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti sia consentito di esercitare i loro poteri di vigilanza e indagine in uno dei seguenti modi: a) direttamente; b) in collaborazione con altre autorità; c) rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti. 5.   I poteri di vigilanza e d'indagine delle autorità competenti sono esercitati nel pieno rispetto del diritto nazionale degli Stati membri, e in particolare del principio del rispetto della vita privata e dei diritti della difesa. 6.   Il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio dei poteri di vigilanza e indagine ai sensi del presente articolo è condotto conformemente alla direttiva 95/46/CE.
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Poteri delle autorità competenti (Art. 23 Regolamento (UE) 2014/537) — Testo vigente | Portale Normativo