Art. 11
Relazione aggiuntiva per il comitato per il controllo interno e la revisione contabile
In vigore dal 16 apr 2014
Relazione aggiuntiva per il comitato per il controllo interno e la revisione contabile
1. I revisori legali o le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico presentano una relazione aggiuntiva al comitato per il controllo interno e la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione non oltre la data di emissione della relazione di revisione di cui all'. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la relazione aggiuntiva sia presentata all'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione.
Se l'ente sottoposto a revisione non dispone di un comitato per il controllo interno e la revisione contabile, la relazione aggiuntiva è presentata all'organo che espleta funzioni equivalenti in seno all'ente stesso. Gli Stati membri possono autorizzare il comitato per il controllo interno e la revisione contabile a divulgare tale relazione aggiuntiva alle terze parti previste dal loro diritto nazionale.
2. La relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile è in forma scritta. Essa spiega i risultati della revisione legale dei conti effettuata e quanto meno:
a)
include la dichiarazione relativa all'indipendenza di cui all', paragrafo 2, lettera a);
b)
nel caso in cui la revisione legale sia stata effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione indica ciascun responsabile della revisione coinvolto nella revisione stessa;
c)
nel caso in cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile abbia preso accordi affinché una delle sue attività sia svolta da un altro revisore legale o un'altra impresa di revisione contabile che non sia membro della stessa rete, ovvero abbia fatto ricorso a esperti esterni, la relazione lo indica e attesta che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile hanno ricevuto conferma dall'altro revisore legale o dall'altra impresa di revisione contabile e/o dagli esperti esterni in merito alla loro indipendenza;
d)
descrive la natura, la frequenza e la portata delle comunicazioni con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile o con l'organo che espleta funzioni equivalenti in seno all'ente sottoposto a revisione, l'organo di direzione e l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione, comprese le date delle riunioni con detti organi;
e)
include una descrizione della portata e della tempistica della revisione contabile;
f)
nel caso in cui più di un revisore legale o di una impresa di revisione contabile siano stati incaricati, descrive la distribuzione dei compiti tra i revisori legali e/o le imprese di revisione contabile;
g)
descrive la metodologia utilizzata, in particolare quali categorie dello stato patrimoniale sono state verificate direttamente e quali categorie sono state verificate sulla base di verifiche di sistema e procedure di conformità, compresa una spiegazione di eventuali variazioni sostanziali intervenute nell'entità delle verifiche di sistema e delle procedure di conformità effettuate rispetto all'anno precedente, anche se la revisione legale dei conti dell'anno precedente era stata eseguita da altro(i) revisore(i) legale(i) o altra(e) impresa(e) di revisione contabile;
h)
indica il livello quantitativo di significatività applicato in fase di esecuzione della revisione legale dei conti per i bilanci nel loro insieme e, se del caso, il o i livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa, e indica i fattori qualitativi presi in considerazione in sede di fissazione del livello di significatività;
i)
riferisce e spiega i giudizi su eventi o circostanze identificati nel corso della revisione che possano sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'ente di continuare a operare come un'entità in funzionamento e se sussiste un'incertezza significativa; fornisce inoltre una sintesi di tutte le garanzie, lettere di conforto, impegni di intervento pubblico e altre misure di supporto di cui si è tenuto conto per valutare la continuità aziendale;
j)
segnala eventuali carenze significative nel sistema di controllo interno per l'informativa finanziaria e/o nel sistema contabile dell'ente sottoposto a revisione o, in caso di bilancio consolidato, dell'impresa madre. Per ciascuna di dette carenze significative la relazione aggiuntiva indica se essa sia stata risolta o meno dalla direzione;
k)
segnala eventuali questioni significative riguardanti casi di non conformità, effettiva o presunta, a leggi e regolamenti o disposizioni statutarie rilevati nel corso della revisione, nella misura in cui tali questioni sono ritenute importanti per consentire al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di espletare le proprie funzioni;
l)
indica e valuta i metodi di valutazione applicati alle diverse voci del bilancio d'esercizio o consolidato, compreso l'eventuale impatto delle modifiche di tali metodi;
m)
in caso di revisione legale di un bilancio consolidato, spiega l'ambito del consolidamento e i criteri di esclusione applicati dall'ente sottoposto a revisione agli eventuali enti non consolidati, e se i criteri applicati siano conformi al quadro normativo sull'informazione finanziaria;
n)
se del caso, individua qualsiasi attività di revisione svolta in relazione alla revisione legale di un bilancio consolidato da revisore(i) di un paese terzo, revisore(i) legale(i), ente(i) di revisione di un paese terzo o impresa(e) di revisione contabile che non siano membri della stessa rete di cui fa parte il revisore del bilancio consolidato;
o)
indica se l'ente sottoposto a revisione ha fornito tutte le spiegazioni e i documenti richiesti;
p)
segnala:
i)
eventuali difficoltà significative incontrate nel corso della revisione legale;
ii)
eventuali questioni significative emerse dalla revisione legale che sono state oggetto di discussioni o scambi di corrispondenza con la direzione; e
iii)
eventuali altre questioni emerse dalla revisione legale che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono significative ai fini della supervisione del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria.
Gli Stati membri possono stabilire requisiti supplementari con riferimento al contenuto della relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile.
Su richiesta di un revisore legale, di un'impresa di revisione contabile o del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, il(i) revisore(i) legale(i) o l'(le)impresa(e) di revisione contabile discutono con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, l'organo di amministrazione o, se del caso, l'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione le questioni principali emerse dalla revisione legale dei conti segnalate nella relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile e, in particolare, quanto segnalato ai sensi del primo comma, lettera j).
3. Qualora l'incarico sia stato affidato simultaneamente a più revisori legali o imprese di revisione contabile, in caso di disaccordo tra loro in merito alle procedure di revisione, ai principi contabili o a qualsiasi altra questione riguardante l'esecuzione della revisione legale dei conti, i motivi di tale disaccordo sono illustrati nella relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile.
4. La relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile è firmata e datata. Quando la revisione legale dei conti è effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione aggiuntiva è firmata dai revisori legali che effettuano la revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile.
5. I revisori legali o le imprese di revisione contabile mettono senza indugio a disposizione delle autorità competenti ai sensi dell', paragrafo 1, la relazione aggiuntiva su richiesta di queste ultime e conformemente al diritto nazionale.
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