Art. 51

Tracciabilità, conservazione, restituzione e distruzione dei medicinali sperimentali

In vigore dal 16 apr 2014
Tracciabilità, conservazione, restituzione e distruzione dei medicinali sperimentali 1.   I medicinali sperimentali devono essere rintracciabili. Essi sono conservati, restituiti e/o distrutti in maniera appropriata e proporzionata al fine di garantire la sicurezza dei soggetti e l'affidabilità e la robustezza dei dati ottenuti dalla sperimentazione clinica, in particolare prendendo in considerazione se il medicinale sperimentale sia un medicinale sperimentale autorizzato e se la sperimentazione clinica sia a basso livello di intervento. Il primo comma si applica anche ai medicinali ausiliari non autorizzati. 2.   Il fascicolo di domanda contiene le informazioni pertinenti in merito alla tracciabilità, alla conservazione, alla restituzione e alla distruzione dei medicinali di cui al paragrafo 1.
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