Art. 49
Idoneità degli individui coinvolti nella conduzione della sperimentazione clinica
In vigore dal 16 apr 2014
Idoneità degli individui coinvolti nella conduzione della sperimentazione clinica
Lo sperimentatore è un medico in base alla definizione del diritto nazionale, o una persona la cui professione è riconosciuta dallo Stato membro interessato come abilitante al ruolo di sperimentatore, data la necessità di conoscenze scientifiche ed esperienza nel campo dell'assistenza dei pazienti.
Gli altri individui coinvolti nella conduzione di una sperimentazione clinica devono essere qualificati, in termini di istruzione, formazione ed esperienza, ad assolvere ai propri compiti.
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