Art. 52
Comunicazione di gravi violazioni
In vigore dal 16 apr 2014
Comunicazione di gravi violazioni
1. Il promotore notifica agli Stati membri interessati una grave violazione del presente regolamento o della versione del protocollo applicabile al momento della violazione mediante il portale UE senza indebito ritardo e comunque non oltre sette giorni da quando viene a conoscenza della violazione.
2. Ai fini del presente articolo, per «grave violazione» si intende una violazione suscettibile di ripercuotersi in misura significativa sulla sicurezza e sui diritti di un soggetto o sull'affidabilità e sulla robustezza dei dati ottenuti dalla sperimentazione clinica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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