Art. 3

Accesso ai contingenti tariffari

In vigore dal 16 apr 2014
Accesso ai contingenti tariffari 1.   I prodotti elencati negli allegati II e III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione stabiliti in tali allegati. 2.   I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, ad eccezione dei contingenti tariffari per determinati prodotti agricoli di cui all'allegato III del presente regolamento. 3.   I contingenti tariffari per determinati prodotti agricoli di cui all'allegato III del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione secondo le norme stabilite conformemente all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
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Accesso ai contingenti tariffari (Art. 3 Regolamento (UE) 2014/374) — Testo vigente | Portale Normativo