Art. 2

Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali

In vigore dal 16 apr 2014
Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all' è subordinata alle seguenti condizioni: a) rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure connesse, di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2); b) conformità ai metodi di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 121 e 122 del regolamento (CEE) n. 2454/93; c) partecipazione dell'Ucraina ad una cooperazione amministrativa efficace con l'Unione al fine di prevenire rischi di frode; d) astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, nonché dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni a decorrere da il 23 aprile 2014.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:374:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo