Art. 2
Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali
In vigore dal 16 apr 2014
Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali
L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all' è subordinata alle seguenti condizioni:
a)
rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure connesse, di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2);
b)
conformità ai metodi di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 121 e 122 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
c)
partecipazione dell'Ucraina ad una cooperazione amministrativa efficace con l'Unione al fine di prevenire rischi di frode;
d)
astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, nonché dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni a decorrere da il 23 aprile 2014.
Storico versioni
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