Art. 3
Accesso ai contingenti tariffari
In vigore dal 16 apr 2014
Accesso ai contingenti tariffari
1. I prodotti elencati negli allegati II e III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione stabiliti in tali allegati.
2. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, ad eccezione dei contingenti tariffari per determinati prodotti agricoli di cui all'allegato III del presente regolamento.
3. I contingenti tariffari per determinati prodotti agricoli di cui all'allegato III del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione secondo le norme stabilite conformemente all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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