Art. 5
Clausola di salvaguardia
In vigore dal 16 apr 2014
Clausola di salvaguardia
Qualora un prodotto originario dell'Ucraina ed elencato nell'allegato I del presente regolamento provochi o rischi di provocare gravi difficoltà a produttori dell'Unione di prodotti simili o in diretta competizione, la Commissione può reintrodurre i dazi ordinari della tariffa doganale comune su tali importazioni, alle condizioni e secondo le procedure di cui agli articoli 11 e 11 bis del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio (4), che si applicano mutatis mutandis.
Storico versioni
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