Art. 8

In vigore dal 9 apr 2014
1.   Le autorizzazioni devono essere conformi al modello riportato all'allegato IV. 2.   Ciascun veicolo che effettua un servizio soggetto ad un regime di autorizzazione deve recare a bordo un'autorizzazione o una copia certificata conforme dall'autorità competente per l'autorizzazione. 3.   Le autorizzazioni devono essere valide per un periodo massimo di cinque anni.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2014/361 — Testo vigente | Portale Normativo