Art. 8
In vigore dal 9 apr 2014
1. Le autorizzazioni devono essere conformi al modello riportato all'allegato IV.
2. Ciascun veicolo che effettua un servizio soggetto ad un regime di autorizzazione deve recare a bordo un'autorizzazione o una copia certificata conforme dall'autorità competente per l'autorizzazione.
3. Le autorizzazioni devono essere valide per un periodo massimo di cinque anni.
Storico versioni
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