Art. 9

In vigore dal 9 apr 2014
1.   Le attestazioni per i servizi per conto proprio definiti all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009 devono essere conformi al modello riportato nell'allegato V del presente regolamento. 2.   L'impresa che richiede un'attestazione fornisce all'autorità competente la prova o la garanzia che sussistono le condizioni di cui all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009. 3.   Ciascun veicolo che effettua un servizio soggetto ad attestazione reca a bordo, per tutta la durata del viaggio, un'attestazione o una copia certificata conforme da esibire ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo. 4.   L'attestazione è valida per un periodo massimo di cinque anni.
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Art. 9 Regolamento (UE) 2014/361 — Testo vigente | Portale Normativo