Art. 2
In vigore dal 9 apr 2014
1. Il libretto di cui all' è intestato al vettore e non è cedibile.
2. Il foglio di viaggio deve essere compilato in modo leggibile e con inchiostro indelebile, in duplice esemplare, dal vettore o dal conducente per ciascun viaggio e prima dell'inizio di esso. Il foglio di viaggio è valido per tutto il percorso.
3. L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio per il quale è stato emesso. Una copia viene conservata presso la sede dell'impresa.
4. Il vettore è responsabile della tenuta dei fogli di viaggio.
Storico versioni
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