Art. 3
In vigore dal 9 apr 2014
Nel caso di un servizio occasionale internazionale prestato da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente, e che comporti eventualmente una coincidenza durante il viaggio effettuata dai passeggeri con un altro vettore dello stesso gruppo, l'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo circolante. Una copia del foglio di viaggio viene conservata presso la sede di ogni vettore interessato.
Storico versioni
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