Art. 30
Procedura di comitato
In vigore dal 3 apr 2014
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato (il comitato Copernicus). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Il comitato Copernicus si riunisce in formazioni specifiche, in particolare, per trattare aspetti di sicurezza («consiglio di sicurezza»).
2. Il comitato Copernicus istituisce il «forum degli utenti» quale gruppo di lavoro incaricato di fornirgli consulenza sugli aspetti legati alle esigenze degli utenti, in conformità del suo regolamento interno.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
5. Rappresentanti degli organismi cui sono affidati compiti nell'ambito di Copernicus partecipano, se del caso, in qualità di osservatori ai lavori del comitato Copernicus, alle condizioni stabilite dal suo regolamento interno.
6. Gli accordi conclusi dall'Unione ai sensi dell' possono prevedere la partecipazione, se del caso, di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali ai lavori del comitato Copernicus, alle condizioni stabilite dal suo regolamento interno.
7. Il comitato Copernicus si riunisce periodicamente, di preferenza ogni trimestre. La Commissione presenta una relazione sull'andamento di Copernicus ad ogni riunione. Tali relazioni forniscono un quadro generale della situazione di Copernicus e degli sviluppi in merito, in particolare in termini di gestione dei rischi, costi, scadenze, rendimento, appalti e pertinente consulenza fornita alla Commissione.
Storico versioni
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