Art. 28
Proprietà
In vigore dal 3 apr 2014
Proprietà
1. L'Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell'ambito di Copernicus. A tal fine sono conclusi con terzi eventuali accordi riguardanti i diritti di proprietà esistenti.
2. I termini e le condizioni relativi al trasferimento della proprietà all'Unione sono definiti negli accordi di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione garantisce, mediante un quadro idoneo, l'utilizzo ottimale dei beni di cui al presente articolo; in particolare essa gestisce nella maniera quanto più efficace possibile i diritti di proprietà intellettuale relativi a Copernicus, tenendo conto della necessità di proteggere e valorizzare i diritti di proprietà intellettuale dell'Unione, degli interessi di tutte le parti interessate e della necessità di uno sviluppo armonioso dei mercati e delle nuove tecnologie e di assicurare la continuità dei servizi. A tal fine, provvede affinché gli appalti conclusi nell'ambito di Copernicus contemplino la possibilità di trasferire o concedere in licenza i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal lavoro svolto nell'ambito di Copernicus.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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