Art. 26
Cooperazione internazionale
In vigore dal 3 apr 2014
Cooperazione internazionale
1. Possono partecipare a Copernicus, sulla base di opportuni accordi, i paesi o le organizzazioni internazionali seguenti:
a)
i paesi aderenti dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parti contraenti dell'accordo SEE, secondo le condizioni stabilite nell'anzidetto accordo;
b)
i paesi candidati nonché i candidati potenziali, in conformità ai rispettivi accordi quadro o ai protocolli degli accordi di associazione che stabiliscono i principi generali e le condizioni della partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione;
c)
la Confederazione Svizzera, altri paesi terzi diversi da quelli di cui ai punti a) e b) e le organizzazioni internazionali, in conformità agli accordi conclusi dall'Unione con tali paesi terzi od organizzazioni internazionali, a norma dell'articolo 218 TFUE, che definiscono le condizioni e le modalità della loro partecipazione.
2. I paesi o le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1 possono fornire a Copernicus sostegno finanziario o contributi in natura. Tale sostegno finanziario e tali contributi sono considerati quale entrata a destinazione specifica esterna, a norma dell', paragrafo 2, del regolamento finanziario e sono ammissibili in base ai termini e alle condizioni dell'accordo concluso con il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione.
3. Copernicus può occuparsi del coordinamento internazionale dei sistemi di osservazione e degli scambi di dati ivi connessi al fine di rafforzare la propria dimensione globale e complementarità tenendo conto degli accordi internazionali e dei processi di coordinamento esistenti.
Storico versioni
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