Art. 21

Clausole aggiuntive

In vigore dal 3 apr 2014
Clausole aggiuntive L'amministrazione aggiudicatrice e gli appaltatori possono modificare l'appalto mediante clausole aggiuntive a condizione che esse rispettino tutte le seguenti condizioni: a) non modifichino l'oggetto dell'appalto; b) non alterino l'equilibrio economico dell'appalto; c) non introducano condizioni che, se fossero apparse sin dall'inizio nei documenti d'appalto, avrebbero permesso l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente ammessi o avrebbero permesso l'aggiudicazione a un'offerta diversa da quella inizialmente selezionata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:377:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo