Art. 19

Appalti frazionati

In vigore dal 3 apr 2014
Appalti frazionati 1.   L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire un appalto sotto forma di appalto frazionato. 2.   Un appalto frazionato si compone di una parte fissa accompagnata da un impegno di bilancio con conseguente fermo impegno all'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi contrattuali per la fase in questione e di una o più frazioni sottoposte a condizioni in termini sia di bilancio sia di esecuzione. I documenti dell'appalto indicano gli elementi specifici di tali frazioni. Essi definiscono, in particolare, l'oggetto, il prezzo o le modalità per determinare il prezzo e le modalità per eseguire le prestazioni di ciascuna frazione. 3.   Le prestazioni della parte fissa costituiscono un insieme coerente; lo stesso vale per le prestazioni di ciascuna frazione sottoposta a condizioni, tenuto conto delle prestazioni di tutte le frazioni precedenti. 4.   L'esecuzione di ciascuna frazione sottoposta a condizioni è subordinata a una decisione dell'amministrazione aggiudicatrice, notificata all'appaltatore alle condizioni previste dall'appalto. Se una frazione sottoposta a condizioni non viene confermata o lo è solo con ritardo, l'appaltatore può beneficiare, se l'appalto lo prevede e alle condizioni da esso stabilite, di un'indennità di attesa o di un indennizzo per inadempimento. 5.   Qualora, con riferimento a una frazione specifica, l'amministrazione aggiudicatrice rilevi che i lavori, le forniture e i servizi concordati per quella frazione non siano stati completati, può, se l'appalto lo prevede, chiedere il risarcimento dei danni e recedere dall'appalto alle condizioni da questo stabilite.
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