Art. 17
Sicurezza delle informazioni
In vigore dal 3 apr 2014
Sicurezza delle informazioni
Nel caso di appalti che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate, l'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti dell'appalto le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:377:oj#art-17