Art. 15
Obiettivi specifici
In vigore dal 3 apr 2014
Obiettivi specifici
Nel corso della procedura d'appalto le amministrazioni aggiudicatrici perseguono, nei bandi di gara, i seguenti obiettivi:
a)
promuovere nell'intera Unione la partecipazione più ampia e aperta possibile di tutti gli operatori economici, in particolare quella dei nuovi operatori e delle PMI, anche incoraggiando gli offerenti a ricorrere al subappalto;
b)
evitare eventuali abusi di posizione dominante e la dipendenza da un solo fornitore;
c)
avvantaggiarsi degli investimenti precedenti del settore pubblico e degli insegnamenti tratti, come pure dell'esperienza e delle competenze dell'industria, fermo restando il principio di bandi di gara competitivi;
d)
ricorrere alla fornitura multipla, ove opportuno, per garantire un migliore controllo globale di Copernicus e dei relativi costi e scadenze;
e)
tener conto, ove opportuno, del costo totale in tutto il ciclo di vita utile del prodotto, del servizio o del lavoro appaltato.
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