Art. 16

Definizione di condizioni di concorrenza eque

In vigore dal 3 apr 2014
Definizione di condizioni di concorrenza eque L'amministrazione aggiudicatrice adotta opportuni provvedimenti per assicurare condizioni di concorrenza eque nei casi in cui la precedente partecipazione di un operatore economico ad attività connesse a quelle oggetto del bando di gara: a) può procurare all'operatore economico interessato vantaggi significativi in termini di informazioni privilegiate e può pertanto suscitare timori in merito al rispetto della parità di trattamento; b) incide sulle normali condizioni di concorrenza o sull'imparzialità e l'obiettività dell'aggiudicazione o dell'esecuzione dei contratti. Tali provvedimenti non ostacolano la concorrenza, né compromettono la parità di trattamento e la riservatezza delle informazioni relative alle imprese, alle loro relazioni commerciali e alla loro struttura dei costi. In tale contesto, detti provvedimenti tengono conto della natura e delle modalità del contratto in questione.
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