Art. 21
Clausole aggiuntive
In vigore dal 3 apr 2014
Clausole aggiuntive
L'amministrazione aggiudicatrice e gli appaltatori possono modificare l'appalto mediante clausole aggiuntive a condizione che esse rispettino tutte le seguenti condizioni:
a)
non modifichino l'oggetto dell'appalto;
b)
non alterino l'equilibrio economico dell'appalto;
c)
non introducano condizioni che, se fossero apparse sin dall'inizio nei documenti d'appalto, avrebbero permesso l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente ammessi o avrebbero permesso l'aggiudicazione a un'offerta diversa da quella inizialmente selezionata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:377:oj#art-21