Art. 22

Subappalto

In vigore dal 3 apr 2014
Subappalto 1.   L'amministrazione aggiudicatrice chiede all'offerente di subappaltare, mediante bandi di gara competitivi, una quota dell'appalto ai livelli appropriati di subappalto a imprese diverse da quelle appartenenti al suo gruppo, in particolare a nuovi operatori e a PMI. 2.   L'amministrazione aggiudicatrice esprime la quota richiesta dell'appalto da subappaltare sotto forma di una percentuale minima e una percentuale massima. Essa assicura che tali percentuali siano proporzionali all'oggetto e al valore dell'appalto, tenendo conto della natura del settore di attività interessato, in particolare lo stato della concorrenza e il potenziale industriale osservato. 3.   L'offerente che indica nella sua offerta che non intende subappaltare alcuna quota dell'appalto oppure che intende subappaltare una quota inferiore al livello minimo della forcella di cui al paragrafo 2, fornisce all'amministrazione aggiudicatrice le pertinenti motivazioni. L'amministrazione aggiudicatrice trasmette tali informazioni alla Commissione. 4.   L'amministrazione aggiudicatrice può respingere i subappaltatori selezionati dal candidato al momento della procedura di aggiudicazione dell'appalto principale o dall'offerente prescelto all'atto dell'esecuzione dell'appalto. Essa giustifica per iscritto tale rigetto, che si può fondare solo sui criteri applicati per la selezione degli offerenti per l'appalto principale.
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