Art. 27
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
In vigore dal 3 apr 2014
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. La Commissione adotta i provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate nell'ambito di Copernicus, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e in loco, nei confronti di tutti i beneficiari di sovvenzioni, appaltatori e subappaltatori che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito di Copernicus.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (15), al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o appalti finanziati nell'ambito di Copernicus.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, gli appalti come pure le convenzioni e le decisioni di sovvenzione derivanti dall'attuazione di Copernicus contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere gli audit e le indagini anzidetti in base alle rispettive competenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:377:oj#art-27