Art. 32

Valutazione

In vigore dal 3 apr 2014
Valutazione 1.   Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione, previa consultazione di tutte le parti interessate, stila una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutti i compiti finanziati da Copernicus, per quanto concerne i loro risultati e il loro impatto, il loro valore aggiunto su scala europea e l'efficienza in termini d'impiego delle risorse. La valutazione specifica se gli obiettivi e il contributo delle misure agli obiettivi di cui all', la prestazione della struttura organizzativa e l'ambito di applicazione dei servizi utilizzati, continuano ad essere pertinenti. La valutazione comprende la verifica di un possibile coinvolgimento delle agenzie europee pertinenti compresa l'agenzia del GNSS europeo ed è corredata, laddove opportuno, da proposte legislative pertinenti. In particolare, la valutazione analizza gli impatti della politica relativa ai dati di Copernicus e alle informazioni di Copernicus, sui soggetti interessati e gli utenti a valle, nonché l'influenza sulle imprese e sugli investimenti nazionali e privati in infrastrutture di osservazione della Terra. 2.   La Commissione esegue la valutazione di cui al paragrafo 1 in stretta cooperazione con gli operatori, e gli utenti Copernicus ed esaminano l'efficacia e l'efficienza di Copernicus e il suo contributo agli obiettivi di cui all'. La Commissione comunica le conclusioni di tali valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e propone, se necessario, opportune misure. 3.   La Commissione, assistita ove necessario da organismi indipendenti, può procedere a una valutazione delle modalità di realizzazione dei progetti nonché dell'impatto della loro attuazione, al fine di stabilire se gli obiettivi previsti, compresi quelli relativi alla tutela dell'ambiente, siano stati raggiunti. 4.   La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di presentare una valutazione specifica delle azioni e dei progetti connessi, finanziati in virtù del presente regolamento oppure, eventualmente, di fornirle le informazioni e l'assistenza necessarie per procedere alla valutazione di tali progetti.
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