Art. 25
Tipi di obblighi infragiornalieri
In vigore dal 26 mar 2014
Tipi di obblighi infragiornalieri
Vi sono tre tipi di obblighi infragiornalieri, ciascuno dei quali incentiva l’utente della rete a perseguire un obiettivo specifico come definito dal presente articolo:
1.
obbligo infragiornaliero per il sistema:
è concepito in modo da incentivare gli utenti della rete a mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi e definisce quanto segue:
a)
i limiti operativi entro i quali la rete di trasporto deve mantenersi;
b)
le azioni che gli utenti della rete possono intraprendere per mantenere la rete di trasporto entro i limiti operativi;
c)
le conseguenti azioni di bilanciamento del gestore del sistema di trasporto se ci si approssima ai limiti operativi della rete di trasporto o si raggiungono tali limiti;
d)
l’attribuzione dei costi e/o dei ricavi degli utenti della rete e/o le conseguenze sulla posizione infragiornaliera di questi ultimi derivanti dalle azioni di bilanciamento intraprese dal gestore del sistema di trasporto;
e)
i relativi corrispettivi che sono basati sulla posizione infragiornaliera dell’utente della rete;
2.
obbligo infragiornaliero del portafoglio di bilanciamento:
è concepito in modo da incentivare gli utenti della rete a mantenere la propria posizione individuale nel corso del giorno gas entro un intervallo predefinito e definisce quanto segue:
a)
per ogni portafoglio di bilanciamento l’intervallo entro il quale deve mantenersi il portafoglio di bilanciamento;
b)
come è determinato l’intervallo di cui sopra;
c)
le conseguenze per gli utenti della rete che non rispettano l’intervallo definito e, se del caso, i dettagli relativi alle modalità di calcolo degli oneri corrispondenti;
d)
gli oneri relativi che sono basati sulla singola posizione infragiornaliera dell’utente della rete.
3.
Obbligo infragiornaliero per i punti di entrata-uscita:
è concepito in modo da incentivare gli utenti della rete a limitare il flusso di gas o la variazione del flusso del gas in determinate condizioni in punti di entrata-uscita specifici e definisce quanto segue:
a)
i limiti nel flusso del gas e/o nella variazione del flusso del gas;
b)
il punto di entrata e/o di uscita o l’insieme di punti di entrata e/o di uscita cui tali limiti si applicano;
c)
le condizioni alle quali si applicano i suddetti limiti;
d)
le conseguenze del mancato rispetto di tali limiti.
Tale obbligo viene ad aggiungersi a tutti gli altri accordi con i clienti finali contenenti, tra l’altro, specifiche restrizioni locali e obblighi relativi al flusso fisico del gas.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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