Art. 27

Processo decisionale dell’autorità nazionale di regolamentazione

In vigore dal 26 mar 2014
Processo decisionale dell’autorità nazionale di regolamentazione 1.   L’autorità nazionale di regolamentazione adotta e pubblica una decisione motivata entro sei mesi dalla data di ricevimento del documento di raccomandazione completo. Nel decidere se approvare l’obbligo infragiornaliero proposto, l’autorità nazionale di regolamentazione valuta se tale obbligo soddisfa i criteri di cui all’, paragrafo 2. 2.   Prima di adottare la decisione motivata l’autorità nazionale di regolamentazione si consulta con le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri adiacenti e tiene conto dei pareri da loro espressi. L’autorità o le autorità nazionali di regolamentazione adiacenti possono chiedere un parere dell’Agenzia a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 713/2009 per quanto riguarda la decisione di cui al paragrafo 1.
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Processo decisionale dell’autorità nazionale di regolamentazione (Art. 27 Regolamento (UE) 2014/312) — Testo vigente | Portale Normativo