Art. 24

Disposizioni generali

In vigore dal 26 mar 2014
Disposizioni generali 1.   Un gestore del sistema di trasporto ha il diritto di applicare obblighi infragiornalieri unicamente al fine di incentivare gli utenti della rete a gestire la loro posizione infragiornaliera in modo da garantire l’integrità di sistema della propria rete di trasporto e ridurre al minimo la necessità di intraprendere azioni di bilanciamento. 2.   Se al gestore del sistema di trasporto è richiesto di fornire informazioni agli utenti della rete per consentire loro di gestire le loro esposizioni associate con posizioni infragiornaliere, esse sono trasmesse con regolarità. Se del caso, tali informazioni sono trasmesse in seguito a una richiesta presentata da ciascun utente della rete una sola volta.
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Disposizioni generali (Art. 24 Regolamento (UE) 2014/312) — Testo vigente | Portale Normativo