Art. 25 · Tipi di obblighi infragiornalieri

Art. 25

Tipi di obblighi infragiornalieri

In vigore dal 26 mar 2014
Tipi di obblighi infragiornalieri Vi sono tre tipi di obblighi infragiornalieri, ciascuno dei quali incentiva l’utente della rete a perseguire un obiettivo specifico come definito dal presente articolo: 1. obbligo infragiornaliero per il sistema: è concepito in modo da incentivare gli utenti della rete a mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi e definisce quanto segue: a) i limiti operativi entro i quali la rete di trasporto deve mantenersi; b) le azioni che gli utenti della rete possono intraprendere per mantenere la rete di trasporto entro i limiti operativi; c) le conseguenti azioni di bilanciamento del gestore del sistema di trasporto se ci si approssima ai limiti operativi della rete di trasporto o si raggiungono tali limiti; d) l’attribuzione dei costi e/o dei ricavi degli utenti della rete e/o le conseguenze sulla posizione infragiornaliera di questi ultimi derivanti dalle azioni di bilanciamento intraprese dal gestore del sistema di trasporto; e) i relativi corrispettivi che sono basati sulla posizione infragiornaliera dell’utente della rete; 2. obbligo infragiornaliero del portafoglio di bilanciamento: è concepito in modo da incentivare gli utenti della rete a mantenere la propria posizione individuale nel corso del giorno gas entro un intervallo predefinito e definisce quanto segue: a) per ogni portafoglio di bilanciamento l’intervallo entro il quale deve mantenersi il portafoglio di bilanciamento; b) come è determinato l’intervallo di cui sopra; c) le conseguenze per gli utenti della rete che non rispettano l’intervallo definito e, se del caso, i dettagli relativi alle modalità di calcolo degli oneri corrispondenti; d) gli oneri relativi che sono basati sulla singola posizione infragiornaliera dell’utente della rete. 3. Obbligo infragiornaliero per i punti di entrata-uscita: è concepito in modo da incentivare gli utenti della rete a limitare il flusso di gas o la variazione del flusso del gas in determinate condizioni in punti di entrata-uscita specifici e definisce quanto segue: a) i limiti nel flusso del gas e/o nella variazione del flusso del gas; b) il punto di entrata e/o di uscita o l’insieme di punti di entrata e/o di uscita cui tali limiti si applicano; c) le condizioni alle quali si applicano i suddetti limiti; d) le conseguenze del mancato rispetto di tali limiti. Tale obbligo viene ad aggiungersi a tutti gli altri accordi con i clienti finali contenenti, tra l’altro, specifiche restrizioni locali e obblighi relativi al flusso fisico del gas.
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