Art. 8

Opzione di mantenimento d): mantenimento del segmento prime perdite

In vigore dal 13 mar 2014
Opzione di mantenimento d): mantenimento del segmento prime perdite 1.   Il mantenimento del segmento prime perdite ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 è soddisfatto mediante posizioni in bilancio o fuori bilancio, e può essere soddisfatto anche secondo una delle seguenti modalità: a) fornitura di una forma potenziale di mantenimento di cui all', paragrafo 1, lettera c), o di una linea di liquidità nel contesto di un programma ABCP, che soddisfi i seguenti criteri: i) copre almeno il 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate; ii) costituisce una posizione che copre le prime perdite in relazione alla cartolarizzazione; iii) copre il rischio di credito per l'intera durata dell'impegno di mantenimento; iv) è fornita dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario della cartolarizzazione; v) l'ente che si espone alla cartolarizzazione ha avuto accesso a informazioni appropriate che gli consentono di verificare che sono soddisfatti i punti i), ii), iii) e iv). b) costituzione di garanzie reali superiori ai requisiti, come forma di supporto di credito, se tale costituzione di garanzie reali superiori ai requisiti consente il mantenimento di un'esposizione che copre le prime perdite di non meno del 5 % del valore nominale dei segmenti emessi dalla cartolarizzazione. 2.   Quando il segmento prime perdite è superiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, il soggetto che mantiene l'interesse può mantenere solo una parte del segmento prime perdite, purché detta parte sia equivalente ad almeno il 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate. 3.   Ai fini del rispetto del requisito di mantenimento del rischio a livello del programma di cartolarizzazione, gli enti non tengono conto dell'esistenza di operazioni sottostanti in cui i cedenti o i prestatori originari mantengono un'esposizione che copre le prime perdite al livello specifico dell'operazione.
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