Art. 6
Opzione di mantenimento b): mantenimento dell'interesse del cedente nelle esposizioni rotative
In vigore dal 13 mar 2014
Opzione di mantenimento b): mantenimento dell'interesse del cedente nelle esposizioni rotative
Il mantenimento ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, può essere conseguito mantenendo almeno il 5 % del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate, purché il rischio di credito mantenuto di tali esposizioni abbia rango pari o subordinato al rischio di credito cartolarizzato per le stesse esposizioni.
Storico versioni
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