Art. 6

Opzione di mantenimento b): mantenimento dell'interesse del cedente nelle esposizioni rotative

In vigore dal 13 mar 2014
Opzione di mantenimento b): mantenimento dell'interesse del cedente nelle esposizioni rotative Il mantenimento ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, può essere conseguito mantenendo almeno il 5 % del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate, purché il rischio di credito mantenuto di tali esposizioni abbia rango pari o subordinato al rischio di credito cartolarizzato per le stesse esposizioni.
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Opzione di mantenimento b): mantenimento dell'interesse del cedente nelle esposizioni rotative (Art. 6 Regolamento (UE) 2014/625) — Testo vigente | Portale Normativo