Art. 4

Soddisfacimento del requisito del mantenimento tramite una forma di mantenimento sintetica o potenziale

In vigore dal 13 mar 2014
Soddisfacimento del requisito del mantenimento tramite una forma di mantenimento sintetica o potenziale 1.   Il requisito del mantenimento può essere soddisfatto secondo modalità equivalenti ad una delle opzioni di cui all'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 tramite una forma sintetica o potenziale di mantenimento quando sono rispettate le seguenti condizioni: a) l'importo mantenuto è almeno uguale al requisito previsto dall'opzione a cui è equiparabile la forma di mantenimento sintetica o potenziale; b) il soggetto che mantiene l'interesse ha esplicitamente comunicato che manterrà su base continuativa un interesse economico netto rilevante secondo dette modalità, comunicando altresì informazioni sulla forma di mantenimento, la metodologia utilizzata per la sua determinazione e la sua equivalenza ad una delle predette opzioni. 2.   Quando il soggetto che agisce come soggetto che mantiene l'interesse tramite una forma sintetica o potenziale di mantenimento è diverso da un ente creditizio quale definito all', paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'interesse mantenuto su base sintetica o potenziale è integralmente coperto da garanzie reali costituite da disponibilità liquide, detenute su base segregata come fondi appartenenti ai clienti, ai sensi dell', paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
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Soddisfacimento del requisito del mantenimento tramite una forma di mantenimento sintetica o potenziale (Art. 4 Regolamento (UE) 2014/625) — Testo vigente | Portale Normativo