Art. 13

Esenzioni dall'articolo 405, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 13 mar 2014
Esenzioni dall'articolo 405, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 Le operazioni di cui all'articolo 405, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 comprendono le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione di correlazione che sono strumenti di riferimento conformi al criterio di cui all'articolo 338, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 o ammissibili a essere incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione.
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Esenzioni dall'articolo 405, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (Art. 13 Regolamento (UE) 2014/625) — Testo vigente | Portale Normativo